[1]L'art. 277 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
[2]Art. 277. (Casi nei quali la liberta' provvisoria e' ammessa o vietata). - All'imputato che si trova nello stato di custodia preventiva puo' essere conceduta la liberta' provvisoria. La liberta' provvisoria non e' ammessa nei casi nei quali e' obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.
Testo vigente dal 30 giugno 1955
