[1]Dopo l'art. 272 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:

[2]Art. 272-bis. (Provvedimenti sulla scarcerazione - Impugnazioni). - La scarcerazione puo' essere chiesta dal pubblico ministero o dall'imputato. Il giudice provvede con ordinanza contro la quale possono proporre l'impugnazione il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato. Nell'istruzione, se l'ordinanza e' emessa dal pretore, sull'appello decide il giudice istruttore; negli altri casi la sezione istruttoria. Contro le ordinanze emesse in grado di appello dal giudice istruttore e contro quelle emesse dalla sezione istruttoria in primo grado o in grado di appello puo' essere proposto ricorso per cassazione. Contro l'ordinanza emessa negli atti preliminari al dibattimento, indipendentemente dall'impugnazione ammessa contro la sentenza, puo' essere subito proposto ricorso per cassazione. La disposizione dei capoverso precedente si applica anche nel caso di ordinanza emessa nel corso del dibattimento, se questo e' rinviato a tempo indeterminato o se e' pronunciata sentenza inoppugnabile. In questi casi il termine per l'impugnazione decorre rispettivamente dal provvedimento di rinvio e dalla pronuncia della sentenza. L'impugnazione del pubblico ministero non sospende l'esecuzione dell'ordinanza di scarcerazione.

Testo vigente dal 30 giugno 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-06-18;517~art10 · fonte del testo