[1]Dopo l'art. 277 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:

[2]Art. 277-bis. (Facolta' di non emettere o revocare l'ordine o il mandato di cattura e di concedere la liberta' provvisoria nei casi di concorso di causa estintiva della pena). - Qualora sia applicabile una causa di estinzione della pena il pubblico ministero o il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, puo', in deroga agli articoli 253 e 259, con decreto motivato disporre di non emettere l'ordine o il mandato di cattura, revocare l'ordine o il mandato di cattura e concedere la liberta' provvisoria, se ritenga che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della causa di estinzione della pena e tenuto conto della eventuale carcerazione preventiva.

Testo vigente dal 30 giugno 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-06-18;517~art12 · fonte del testo