[1]Dopo l'art. 263 del codice di procedura penale, e' inserito il seguente:

[2]Art. 263-bis. (Impugnazione dell'imputato avverso provvedimento di emissione di ordine o mandato di cattura). - L'imputato puo' ricorrere per cassazione per violazione di legge contro l'ordine o mandato di cattura o di arresto emesso in qualsiasi stato e grado del procedimento. Il ricorso non sospende l'esecuzione.

Testo vigente dal 30 giugno 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-06-18;517~art8 · fonte del testo