L'articolo 199 del codice penale militare di pace e' sostituito dal seguente: "Art. 199 - (Cause estranee al servizio o alla disciplina militare). - Le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto e' commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare o in luoghi militari".

Testo vigente dal 3 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-26;689~art9 · fonte su Normattiva