L'articolo 198 del codice penale militare di pace viene collocato nel capo V del titolo III del libro II dello stesso codice ed e' sostituito dal seguente: "Art. 198 - (Provocazione). - Se alcuno dei reati preveduti dai capi terzo e quarto e' commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o dell'inferiore, e subito dopo di esso o subito dopo che il colpevole ne ha avuta notizia, alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'".

Testo vigente dal 3 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-26;689~art8 · fonte su Normattiva