Gli orari di servizio al pubblico degli uffici locali, delle agenzie e delle ricevitorie sono stabiliti dal direttore generale o per sua delega, dal direttore centrale per gli uffici locali. Nei giorni festivi gli uffici locali, le agenzie e le ricevitorie rimangono chiusi al pubblico. Per particolari esigenze di carattere locale e stagionale il direttore generale di amministrazione, o, per sua delega, il direttore centrale per gli uffici locali, puo' disporre l'apertura festiva di uffici locali e di agenzie determinandone l'orario ed i servizi.

Testo vigente dal 29 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art13 · fonte su Normattiva