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Gli ufficiali svolgono mansioni di sportello di trasmissione e ricezione telegrafica, di movimento postale, di collaborazione contabile, tecnica, ed amministrativa, nonche' di archivio, di registrazione e di copia secondo le norme contenute nelle leggi, nei decreti nelle istruzioni dei servizi postali e telegrafici. Svolgono, altresi', funzioni di aiuto dirigenza negli uffici locali. I primi ufficiali sono applicati esclusivamente negli uffici locali di gruppo A e B dove, oltre alle mansioni di cui al primo comma, coadiuvano i direttori nell'espletamento della loro funzione e li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. Negli altri locali le mansioni di cui ai precedente commi sono espletate da un ufficiale che assume la denominazione di ufficiale delegato. Agli ufficiali, oltre alle mansioni di cui al primo comma del presente articolo, puo' essere conferito l'incarico di titolare o reggente di agenzia.
Testo in vigore dal 29 marzo 1963 al 17 aprile 1968
