Per i direttori di ufficio locale e per i reggenti, per gli ufficiali che svolgono le mansioni di titolare, o reggente, di agenzia, deve essere redatto, a cura del capo di un reparto della Direzione provinciale, un rapporto informativo si conclude con il giudizio complessivo, formulato dal direttore provinciale, di "ottimo", e distinto", "buono", "mediocre", "insufficiente" prendendo a base i seguenti elementi: qualita' morali e di carattere; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; capacita' organizzativa ed a attitudine ad esercitare mansioni di maggiore responsabilita'; comportamento in servizio e fuori. Per gli ufficiali, la compilazione del rapporto in informativo e' devoluta, ai direttori, o reggenti, di ufficio locale, i quali vi provvedono prendendo a base i seguenti elementi: qualita' morali e di carattere; capacita' professionale; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento o al servizio; comportamento in servizio e fuori. Il giudizio complessivo e' formulato dal direttore provinciale o dal capo di un reparto della Direzione provinciale all'uopo dal direttore delegato. Per gli appartenenti alla carriera ausiliaria il rapporto informativo deve essere compilato dal direttore o reggente dell'ufficio locale o dal titolare o reggente dell'agenzia e deve essere redatto in base ai seguenti elementi: qualita' morali e di carattere; mansioni disimpegnate e rendimento attaccamento al servizio; comportamento in servizio e fuori. Il giudizio complessivo e' formulato dal direttore provinciale o da un capo reparto della Direzione provinciale, all'uopo dal direttore delegato. Al dipendente, al quale nell'anno in cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare piu' grave della censura, non puo' essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono". I rapporti informativi di cui ai precedenti commi debbono essere redatti entro il mese di gennaio di ciascun anno Nel caso che il rapporto informativo sia stato compilato dal direttore provinciale, il giudizio complessivo e' formulato da un direttore di divisione della Direzione centrale per gli uffici locali.

Testo vigente dal 29 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art44 · fonte su Normattiva