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I sostituti reggenti cessano dall'incarico oltre che nei casi previsti dalla presente legge anche per quelli appresso indicati:

  • a)per rientro in servizio dell'agente;
  • b)per l'applicazione al servizio di un agente di ruolo;
  • c)per soppressione del posto;
  • d)per domanda dell'interessato. Il sostituto che cessi dalla reggenza non per sua colpa mantiene l'iscrizione nell'elenco fino al raggiungimento del limite massimo d'eta' per la partecipazione ai concorsi di immissione alla carriera ausiliario del personale degli uffici locali come, previsto dal precedente articolo 36. La stessa disposizione si applica per gli altri sostituti iscritti nell'elenco. Qualora il sostituto raggiunga il limite di eta' previsto dal precedente secondo comma durante l'incarico di reggenza, la cancellazione dall'elenco avverra' al termine della reggenza. La cancellazione dall'elenco non da' diritto ad alcun compenso ed essa puo' avvenire in ogni tempo a giudizio discrezionale dell'Amministrazione. Il provvedimento e' disposto dal direttore provinciale; e' ammesso ricorso al direttore centrale degli uffici locali il quale decide in via definitiva.

Testo in vigore dal 29 marzo 1963 al 24 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art66 · fonte su Normattiva