Art. 17 — Facoltà di espropriare e rivendere le aree
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Per gli abitati maggiormente disastrati inclusi negli elenchi previsti dall'art. 2 della presente legge, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, puo' autorizzare le Amministrazioni comunali, che ne facciano domanda, ad espropriare, per rivenderle o concederle, le aree destinate a costruzione e ricostruzione di edifici, in una, o piu' zone determinate dal piano di ricostruzione, quando cio' sia giustificato da imprenscindibile necessita' inerenti all'attuazione del piano medesimo. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da un piano finanziario e da un elaborato comprendente i comparti edificatori ricadenti nella zona che si chiede di espropriare, nonche', ove il Comune intenda procedere alla concessione delle aree di detti comparti, dal relativo schema di disciplinare, giustificandolo in apposita relazione la convenienza, sotto l'aspetto tecnico-finanziario, della soluzione proposta. La disposizione di cui al presente articolo ha efficacia sino al 31 dicembre 1955.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1951 al 29 gennaio 1956
