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Per gli abitati maggiormente disastrati inclusi negli elenchi previsti dall'art. 2 della presente legge, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, puo' autorizzare le Amministrazioni comunali, che ne facciano domanda, ad espropriare, per rivenderle o concederle, le aree destinate a costruzione e ricostruzione di edifici, in una, o piu' zone determinate dal piano di ricostruzione, quando cio' sia giustificato da imprenscindibile necessita' inerenti all'attuazione del piano medesimo. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da un piano finanziario e da un elaborato comprendente i comparti edificatori ricadenti nella zona che si chiede di espropriare, nonche', ove il Comune intenda procedere alla concessione delle aree di detti comparti, dal relativo schema di disciplinare, giustificandolo in apposita relazione la convenienza, sotto l'aspetto tecnico-finanziario, della soluzione proposta. La disposizione di cui al presente articolo ha efficacia sino al 31 dicembre 1955. 1 3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 dicembre 1955, n. 1357

1

La L. 21 dicembre 1955, n. 1357 ha disposto (con l'art. 2) che "Il termine di cui all'art. 17, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente la facolta' per i Comuni, forniti di un piano di ricostruzione, di espropriare e rivendere le aree aventi destinazione edilizia, e' prorogato al 31 dicembre 1957".

L. 19 dicembre 1957, n. 1231

3

La L. 19 dicembre 1957, n. 1231 ha disposto (con l'art. 2) che "Il termine di cui all'art. 17, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente la facolta', per i Comuni forniti di un piano di ricostruzione, di espropriare e rivendere le aree aventi destinazione edilizia, gia' prorogato con l'art. 2 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1960".

Testo in vigore dal 14 gennaio 1958 al 20 marzo 1958

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1956 al 14 gennaio 1958.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 19 dicembre 1957, n. 1231

    La L. 19 dicembre 1957, n. 1231 ha disposto (con l'art. 2) che "Il termine di cui all'art. 17, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente la facolta', per i Comuni forniti di un piano di ricostruzione, di espropriare e rivendere le aree aventi destinazione edilizia, gia' prorogato con l'art. 2 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1960".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-27;1402~art17 · fonte del testo