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((Per i Comuni sinistrati che abbiano l'obbligo di adottare il piano di ricostruzione, ed ove tale piano preveda, sia il divieto totale o limitato a determinate zone di ricostruire in sito, sia una o piu' zone di espansione, di cui alla lettera d) dell'art. 3 della presente legge, il Ministero dei lavori pubblici puo', ove lo ritenga necessario per agevolare la ricostruzione, autorizzare le Amministrazioni comunali che ne facciano domanda, ad espropriare le aree destinate dal piano di costruzione a ricostruzione di edifici, in una o piu' delle zone di espansione succitate. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da un piano finanziario e da un elaborato comprendente i comparti edificatori ricadenti nella zona che si chiede di espropriare, nonche' da una relazione che illustri le modalita' con le quali il Comune intende procedere alla cessione di dette aree. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia fino al 31 dicembre 1960)).

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 dicembre 1955, n. 1357

1

La L. 21 dicembre 1955, n. 1357 ha disposto (con l'art. 2) che "Il termine di cui all'art. 17, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente la facolta' per i Comuni, forniti di un piano di ricostruzione, di espropriare e rivendere le aree aventi destinazione edilizia, e' prorogato al 31 dicembre 1957".

L. 19 dicembre 1957, n. 1231

3

La L. 19 dicembre 1957, n. 1231 ha disposto (con l'art. 2) che "Il termine di cui all'art. 17, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente la facolta', per i Comuni forniti di un piano di ricostruzione, di espropriare e rivendere le aree aventi destinazione edilizia, gia' prorogato con l'art. 2 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1960".

Testo in vigore dal 20 marzo 1958 al 23 agosto 1966

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Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 20 marzo 1958

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1958 al 20 marzo 1958. 101 parole tolte, 94 parole aggiunte.

Per tolto: gli abitati maggiormente disastrati inclusi negli elenchi previsti dall'art. 2 aggiunto: i Comuni sinistrati che abbiano l'obbligo di adottare il piano di ricostruzione, ed ove tale piano preveda, sia il divieto totale o limitato a determinate zone di ricostruire in sito, sia una o piu' zone di espansione, di cui alla lettera d) dell'art. 3 della presente legge, il tolto: Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, puo' aggiunto: Ministero dei lavori pubblici puo', ove lo ritenga necessario per agevolare la ricostruzione, autorizzare le Amministrazioni comunalitolto: , che ne facciano domanda, ad espropriaretolto: , per rivenderle o concederle, le aree destinate tolto: a costruzione e aggiunto: dal piano di costruzione a ricostruzione di edifici, in unatolto: , o piu' zone determinate dal piano di ricostruzione, quando cio' sia giustificato da imprenscindibile necessita' inerenti all'attuazione del piano medesimo aggiunto: o piu' delle zone di espansione succitate. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da un piano finanziario e da un elaborato comprendente i comparti edificatori ricadenti nella zona che si chiede di espropriare, nonche'tolto: , ove il Comune intenda procedere alla concessione delle aree di detti comparti, dal relativo schema di disciplinare, giustificandolo in apposita relazione la convenienza, sotto l'aspetto tecnico-finanziario, della soluzione proposta. La disposizione aggiunto: da una relazione che illustri le modalita' con le quali il Comune intende procedere alla cessione di dette aree. Le disposizioni di cui al presente articolo tolto: ha efficacia sino aggiunto: hanno efficacia fino al 31 dicembre tolto: 1955 aggiunto: 1960.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-27;1402~art17 · fonte del testo