Art. 17 — Facoltà di espropriare e rivendere le aree
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((Per i Comuni sinistrati che abbiano l'obbligo di adottare il piano di ricostruzione, ed ove tale piano preveda, sia il divieto totale o limitato a determinate zone di ricostruire in sito, sia una o piu' zone di espansione, di cui alla lettera d) dell'art. 3 della presente legge, il Ministero dei lavori pubblici puo', ove lo ritenga necessario per agevolare la ricostruzione, autorizzare le Amministrazioni comunali che ne facciano domanda, ad espropriare le aree destinate dal piano di costruzione a ricostruzione di edifici, in una o piu' delle zone di espansione succitate. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da un piano finanziario e da un elaborato comprendente i comparti edificatori ricadenti nella zona che si chiede di espropriare, nonche' da una relazione che illustri le modalita' con le quali il Comune intende procedere alla cessione di dette aree. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia fino al 31 dicembre 1960)).
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 dicembre 1955, n. 1357
1La L. 21 dicembre 1955, n. 1357 ha disposto (con l'art. 2) che "Il termine di cui all'art. 17, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente la facolta' per i Comuni, forniti di un piano di ricostruzione, di espropriare e rivendere le aree aventi destinazione edilizia, e' prorogato al 31 dicembre 1957".
L. 19 dicembre 1957, n. 1231
3La L. 19 dicembre 1957, n. 1231 ha disposto (con l'art. 2) che "Il termine di cui all'art. 17, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente la facolta', per i Comuni forniti di un piano di ricostruzione, di espropriare e rivendere le aree aventi destinazione edilizia, gia' prorogato con l'art. 2 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1960".
Testo in vigore dal 20 marzo 1958 al 23 agosto 1966
