Art. 20 — Occupazione di urgenza delle aree espropriande
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Il Prefetto, su richiesta del Comune che abbia ottenuto l'autorizzazione ad espropriare, ordina l'occupazione, in via di urgenza, dei beni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il decreto del Prefetto deve, a cura del Comune, essere notificato nella forma delle citazioni, a ciascuno dei proprietari interessati. Per la procedura delle espropriazioni e per la determinazione dell'indennita' spettante ai proprietari si applica il precedente art. 9.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1951 al 7 settembre 1993
