Art. 21 — Agevolazioni fiscali
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Gli atti e i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, ratificato con la legge 28 luglio 1950, n. 834, per l'attuazione delle disposizioni concernenti i piani di ricostruzione, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali e, ove siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1951 al 7 settembre 1993
