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L'approvazione del piano di ricostruzione da' facolta' ai Comuni di espropriare le aree destinate a nuove costruzioni nelle zone di cui all'art. 3 lettera d). Sono fatti salvi a favore dei proprietari espropriati o dei loro eredi, i diritti di cui agli articoli 18 e 19 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nel caso in cui essi vogliano ricostruire fabbricati di loro proprieta' gia' esistenti nel perimetro urbano.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1951 al 20 marzo 1958

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