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Per la durata di anni dieci a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge resta ferma a tutti gli effetti la dichiarazione di pubblica utilita' per il tronco ferroviario e la diramazione di cui all'art. 1, punto secondo, del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485. La S.E.P.S.A. e' autorizzata a procedere all'espropriazione dei terreni per i quali abbia gia' iniziato i relativi atti o provveduto ad occupazioni di urgenza. Qualora alla rispettiva costruzione del tronco ferroviario e della diramazione suddetti non si addivenga entro il decennio, i diritti di cui agli articoli 60 e 63 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, potranno essere fatti valere dai proprietari dei beni espropriati a pena di decadenza entro il termine di un anno dalla scadenza del decennio stesso e dietro pagamento del valore effettivo dei beni quale sara' al momento della relativa richiesta. Tutti gli immobili espropriati saranno consegnati dalla Societa' anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) al Demanio dello Stato, non appena completata la procedura di esproprio, salvo diverse disposizioni del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Testo in vigore dal 19 maggio 1950 al 1 gennaio 2002

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urn:nir:stato:legge:1950-04-05;225~art4 · fonte del testo