Art. 2
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Il secondo comma dell'art. 7 e l'intero art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono sostituiti dal seguente articolo: "Le societa' cooperative dovranno pagare, in relazione al numero dei soci ed al capitale versato, un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura che sara' stabilita dal Ministero del lavori e della previdenza sociale. "Le cooperative che sono aderenti ad associazioni nazionali verseranno tali contributi alla rispettiva associazione. Le altre verseranno il contributo stesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. "Le spese relative alle ispezioni straordinarie saranno a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della, previdenza sociale".
Testo in vigore dal 15 giugno 1949 al 12 maggio 1951
