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Il diritto erariale speciale per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico che siano sottoposti a norma delle vigenti disposizioni a denaturazione con denaturante generale dello Stato o con denaturanti speciali riconosciuti idonei dall'amministrazione finanziaria, e' stabilito in lire 2.000 per ettanidro.

Testo in vigore dal 18 aprile 1968 al 3 agosto 1984

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;415~art1 · fonte del testo