Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1984 al 17 agosto 2001. Leggi il testo vigente →
Il diritto erariale speciale per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico che siano sottoposti a norma delle vigenti disposizioni a denaturazione con denaturante generale dello Stato o con denaturanti speciali riconosciuti idonei dall'amministrazione finanziaria, e' stabilito in lire 2.000 per ettanidro. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 15 giugno 1984, n. 232, convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1984, n. 408
2Il D.L. 15 giugno 1984, n. 232, convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1984, n. 408, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 2) che e' abolito il diritto erariale speciale sull'alcole metilico, propilico ed isopropilico denaturati con denaturante generale dello Stato o con denaturanti speciali stabilito in L. 2.000 per ettanidro dal presente articolo.
Testo in vigore dal 3 agosto 1984 al 17 agosto 2001
