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Il trasporto degli alcoli etilico, metilico, propilico ed isopropilico, denaturati con denaturante generale dello Stato in quantita' superiore a litri 30 e' soggetto a bolletta di legittimazione. Il deposito degli alcoli denaturati di cui al precedente comma in quantita' superiore a litri 100 e' soggetto a denuncia al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, alla tenuta del registro di carico e scarico ed e' sottoposto alla vigilanza degli agenti di finanza. Il Ministro per le finanze puo' stabilire, con proprio decreto, eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro.

Testo in vigore dal 18 aprile 1968 al 27 luglio 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;415~art5 · fonte del testo