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Il trasporto degli alcoli etilico, metilico, propilico ed isopropilico, denaturati con denaturante generale dello Stato in quantita' superiore a litri 30 e' soggetto a bolletta di legittimazione. Il deposito degli alcoli denaturati di cui al precedente comma in quantita' superiore a litri 100 e' soggetto a denuncia al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, alla tenuta del registro di carico e scarico ed e' sottoposto alla vigilanza degli agenti di finanza. Il Ministro per le finanze puo' stabilire, con proprio decreto, eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro. 1 3
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 26 maggio 1978, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1978, n. 388
1Il D.L. 26 maggio 1978, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1978, n. 388 ha disposto (con l'art. 14-bis, comma 2) che "I limiti fissati con l'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 415, per la circolazione e il deposito dell'alcool denaturato sono rispettivamente elevati a 50 litri e a 300 litri".
Il D.L. 26 maggio 1978, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1978, n. 388, come modificato dalla L. 11 marzo 1988, n. 67 ha dispsoto (con l'art. 14-bis, comma 2) che ""Il limite per la tenuta obbligatoria del registro di carico e scarico previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388, e' elevato a litri 8.000 anidri".
Testo in vigore dal 14 marzo 1988 al 17 agosto 2001
