Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 marzo 1988 al 17 agosto 2001. Leggi il testo vigente →

Il trasporto degli alcoli etilico, metilico, propilico ed isopropilico, denaturati con denaturante generale dello Stato in quantita' superiore a litri 30 e' soggetto a bolletta di legittimazione. Il deposito degli alcoli denaturati di cui al precedente comma in quantita' superiore a litri 100 e' soggetto a denuncia al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, alla tenuta del registro di carico e scarico ed e' sottoposto alla vigilanza degli agenti di finanza. Il Ministro per le finanze puo' stabilire, con proprio decreto, eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro. 1 3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 26 maggio 1978, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1978, n. 388

1

Il D.L. 26 maggio 1978, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1978, n. 388 ha disposto (con l'art. 14-bis, comma 2) che "I limiti fissati con l'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 415, per la circolazione e il deposito dell'alcool denaturato sono rispettivamente elevati a 50 litri e a 300 litri".

3

Il D.L. 26 maggio 1978, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1978, n. 388, come modificato dalla L. 11 marzo 1988, n. 67 ha dispsoto (con l'art. 14-bis, comma 2) che ""Il limite per la tenuta obbligatoria del registro di carico e scarico previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388, e' elevato a litri 8.000 anidri".

Testo in vigore dal 14 marzo 1988 al 17 agosto 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 marzo 1988

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1978 al 14 marzo 1988.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 26 maggio 1978, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1978, n. 388, come modificato dalla L. 11 marzo 1988, n. 67 ha dispsoto (con l'art. 14-bis, comma 2) che ""Il limite per la tenuta obbligatoria del registro di carico e scarico previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388, e' elevato a litri 8.000 anidri".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;415~art5 · fonte del testo