Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1978 al 14 marzo 1988. Leggi il testo vigente →

Il trasporto degli alcoli etilico, metilico, propilico ed isopropilico, denaturati con denaturante generale dello Stato in quantita' superiore a litri 30 e' soggetto a bolletta di legittimazione. Il deposito degli alcoli denaturati di cui al precedente comma in quantita' superiore a litri 100 e' soggetto a denuncia al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, alla tenuta del registro di carico e scarico ed e' sottoposto alla vigilanza degli agenti di finanza. Il Ministro per le finanze puo' stabilire, con proprio decreto, eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 26 maggio 1978, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1978, n. 388

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Il D.L. 26 maggio 1978, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1978, n. 388 ha disposto (con l'art. 14-bis, comma 2) che "I limiti fissati con l'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 415, per la circolazione e il deposito dell'alcool denaturato sono rispettivamente elevati a 50 litri e a 300 litri".

Testo in vigore dal 27 luglio 1978 al 14 marzo 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 luglio 1978

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1968 al 27 luglio 1978.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 26 maggio 1978, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1978, n. 388

    Il D.L. 26 maggio 1978, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1978, n. 388 ha disposto (con l'art. 14-bis, comma 2) che "I limiti fissati con l'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 415, per la circolazione e il deposito dell'alcool denaturato sono rispettivamente elevati a 50 litri e a 300 litri".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;415~art5 · fonte del testo