Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 dicembre 1965 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Per l'omessa o ritardata denuncia dei corrispettivi e per il ritardato pagamento sia delle rate dell'imposta provvisoria che della eventuale differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella provvisoria si applicano, rispettivamente, le sopratasse previste dagli articoli 102 e 103 della legge del registro, approvata con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modificazioni. La denuncia non corredata dei documenti prescritti si ha per non presentata e l'Ufficio del registro procedera' direttamente all'accertamento delle imposte dovute.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-12-06;1379~art5 · fonte del testo