Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 dicembre 1965 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Per l'omessa o ritardata denuncia dei corrispettivi e per il ritardato pagamento sia delle rate dell'imposta provvisoria che della eventuale differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella provvisoria si applicano, rispettivamente, le sopratasse previste dagli articoli 102 e 103 della legge del registro, approvata con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modificazioni. La denuncia non corredata dei documenti prescritti si ha per non presentata e l'Ufficio del registro procedera' direttamente all'accertamento delle imposte dovute.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1965 al 22 dicembre 2008
