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Gli esercizi di vendita al pubblico sia delle carni fresche sia di quelle congelate debbono essere contraddistinti con insegne o tabelle, esterne ed interne, ben visibili, che indichino in maniera precisa lo stato (fresca o congelata), la specie o le specie animali per le cui canti e' autorizzata la vendita. Qualora lo spaccio, per la sua attrezzatura e dimensione, non consenta una netta distinzione fra carni congelate e carni fresche, la vendita della carne congelata puo' essere effettuata solo in giorni prestabiliti in accordo con le autorita' comunali competenti. In detti giorni, negli stessi spacci, e' fatto divieto di vendita di carni fresche della stessa qualita' e tipo. La vendita di carni congelate, negli spacci destinati anche alla vendita di carni fresche, deve essere effettuata con le modalita' stabilite con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con quello per la sanita'. I prezzi di vendita delle carni congelate sono fissati dal C.I.P. secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma precedente.

Testo in vigore dal 13 aprile 1964 al 20 marzo 1977

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urn:nir:stato:legge:1964-04-04;171~art5 · fonte del testo