Art. 37 — Perdita di titoli nominativi
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Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un certificato d'iscrizione nominativa, il titolare o il suo avente causa puo' ottenere la sospensione del pagamento degli interessi e il rilascio di un nuovo certificato, presentando apposita domanda con firma autenticata. L'Amministrazione del debito pubblico ne fa pubblicare avviso due volte, a distanza di tre mesi l'una dall'altra nella Gazzetta Ufficiale e dispone l'affissione dell'avviso stesso nei locali della Sezione di tesoreria presso la quale erano pagabili gli interessi. Trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione, senza che siano intervenute opposizioni, procede ad una nuova iscrizione previo annullamento della precedente, e al rilascio del corrispondente certificato.
Testo in vigore dal 30 agosto 1957 al 27 marzo 1962
