Art. 38 — Esecuzione sulle rendite nominative
L'esecuzione derivante dall'ipoteca o altro vincolo ha effetto per virtu' ed in conformita' delle decisioni del giudice competente. Le rendite sottoposte ad ipoteca nell'interesse dello Stato e delle pubbliche Amministrazioni sono rese libere e trasferite in tutto o in parte per determinazione della competente autorita' amministrativa.
Testo vigente dal 30 agosto 1957
