Le rendite nominative sottoposte a ipoteca o altro vincolo sono rese libere:

  • a)per consenso del creditore espresso mediante domanda con firma autenticata ovvero in uno dei modi previsti dall'art. 7 lettere a), b) e c);
  • b)per provvedimento dell'autorita' competente;
  • c)per sentenza, passata in giudicato, che espressamente ordini la cancellazione.

Testo vigente dal 30 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;752~art32 · fonte del testo