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[1]Gli ufficiali, nei cui confronti il Ministro per la guerra siasi avvalso della facolta' di cui al precedente art. 10, saranno ammessi al conseguimento della promozione al grado superiore, sempre quando concorrano gli altri requisiti prescritti dalle leggi sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, indipendentemente dalla frequenza dei corsi predetti.
[2]L'ordine di anzianita' ottenuto all'atto della nomina o del trasferimento in servizio permanente effettivo costituira', in tal caso, l'anzianita' relativa definitiva.
Testo in vigore dal 28 aprile 1942 al 24 giugno 1948
