Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 luglio 1951 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Gli ufficiali, nei cui confronti il Ministro per la guerra siasi avvalso della facolta' di cui al precedente art. 10, saranno ammessi al conseguimento della promozione al grado superiore, sempre quando concorrano gli altri requisiti prescritti dalle leggi sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, indipendentemente dalla frequenza dei corsi predetti.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 aprile 1948, n. 751
2Il D.Lgs. 3 aprile 1948, n. 751 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge 24 marzo 1942, n. 360, e' prorogata al 15 aprile 1948." Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che le suddette modifiche hanno effetto dal 15 aprile 1947.
L. 4 maggio 1951, n. 512
3La L. 4 maggio 1951, n. 512 ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge 24 marzo 1942, n. 360, [...] hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali e comunque non oltre il 31 dicembre 1951. Ha inoltre disposto (con l'art. 4) che le suddette modifiche hanno effetto dal 16 aprile 1948.
Testo in vigore dal 26 luglio 1951 al 16 dicembre 2009
