Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009. 120 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'assegnazione a ferma minore per uno dei titoli di cui ai nn. 20, 21, 22 e 23 dell'art. 4; 3, 4, 10, 11, 12, 14 e 15 dell'art. 5; e 1, 2 e 3 dell'art. 6, e' consentita quando nessun fratello vivente dell'inscritto, di eta' inferiore a 40 anni, abbia di fatto fruito di ferma minore di 2° e 3° grado oppure abbia a suo tempo goduto di uno dei benefici in materia di leva previsti dalle precedenti leggi sul reclutamento del Regio esercito (2ª e 3ª categoria, ferma ridotta, ferma eventualmente abbreviata, ferma minima, ferma riducibile). Non si terra' conto pero' di tali benefici e ferme minori concessi a fratelli, che prestarono servizio alle armi per almeno un anno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-01-08;3~art11 · fonte del testo