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[1]Nell'art. 3, quale risulta modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 312, convertito nella legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1157, il n. 1 e' sostituito dal seguente:
[2]« 1) per l'Arma dei carabinieri Reali, dai brigadieri e marescialli in servizio dell'Arma che contino sei o piu' anni di servizio da sottufficiale, di cui due almeno al comando effettivo di sezione o stazione, che siano stati designati dal Comando generale dell'arma ed abbiano frequentato presso la Scuola centrale dei carabinieri Reali, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacita' professionale ».
Testo in vigore dal 28 aprile 1942 al 16 dicembre 2009
