Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 1942 al 16 dicembre 2009. 118 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Nell'art. 5 il primo ed il secondo comma, quali risultano modificati dall'art. 2 della legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 1028, sono sostituiti dai seguenti:
tolto: « Nell'Arma dei carabinieri Reali un sesto dei posti vacanti durante l'anno nei gradi di subalterno e' devoluto ai sottottenenti provenienti dai brigadieri e marescialli in servizio nell'Arma di cui all'art. 3, n. 1, un altro sesto agli allievi provenienti dai sottufficiali di cui alla lettera b) del n. 1. dell'art. 2, e due terzi agli allievi di cui all'art. 2, n. 1, lettera a).
tolto: « Nell'aliquota di due terzi di cui sopra e' anche compreso il numero dei sottotenenti eventualmente reclutati fra gli ufficiali di complemento di cui all'art. 2, n. 1, lettera c) ».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-03-24;360~art5 · fonte del testo