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[1]Nell'art. 5 il primo ed il secondo comma, quali risultano modificati dall'art. 2 della legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 1028, sono sostituiti dai seguenti:
[2]« Nell'Arma dei carabinieri Reali un sesto dei posti vacanti durante l'anno nei gradi di subalterno e' devoluto ai sottottenenti provenienti dai brigadieri e marescialli in servizio nell'Arma di cui all'art. 3, n. 1, un altro sesto agli allievi provenienti dai sottufficiali di cui alla lettera b) del n. 1. dell'art. 2, e due terzi agli allievi di cui all'art. 2, n. 1, lettera a).
[3]« Nell'aliquota di due terzi di cui sopra e' anche compreso il numero dei sottotenenti eventualmente reclutati fra gli ufficiali di complemento di cui all'art. 2, n. 1, lettera c) ».
Testo in vigore dal 28 aprile 1942 al 16 dicembre 2009
