Art. 3
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All'art. 23 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, e' aggiunto, al penultimo comma, il capoverso seguente: «Pero' i sottotenenti di complemento chimici farmacisti potranno anche, occorrendo, essere reclutati da quelli di essi che siano in possesso del solo diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, ed abbiano compiuto, con esito favorevole, l'apposito corso allievi ufficiali di complemento chimici farmacisti».
Testo in vigore dal 25 aprile 1932 al 16 dicembre 2009
