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Il termine previsto nel secondo comma dell'art. 40 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, per la perenzione dei ricorsi, e' ridotto a due anni. Tale termine si applica anche ai ricorsi pendenti; tuttavia, le parti in causa, anche se sia scaduto il termine anzidetto, possono impedire la perenzione, compiendo atti di procedura entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre la scadenza del triennio previsto dal citato art. 40.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1950 al 16 settembre 2010
