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Per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e per il ricorso principale o la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato e' istituita una tassa fissa di L. 2000. La tassa e' introitata dall'Ufficio del registro unitamente alle tasse di bollo dovute in modo virtuale per gli atti predetti, a norma delle disposizioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni. Il deposito per il ricorso per revocazione di decisioni dei Consiglio di Stato, previsto dall'art. 84 del regolamento approvato con regio decreto 17 agosto 1907, numero 642, e' elevato a lire 6000. Le disposizioni di questo articolo entrano in vigore il sessantesimo giorno dalla data della pubblicazione della presente legge.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1950 al 24 maggio 1957

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urn:nir:stato:legge:1950-12-21;1018~art7 · fonte del testo