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Per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e per il ricorso principale o la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato e' istituita una tassa fissa di L. 1 La tassa e' introitata dall'Ufficio del registro unitamente alle tasse di bollo dovute in modo virtuale per gli atti predetti, a norma delle disposizioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni. Il deposito per il ricorso per revocazione di decisioni dei Consiglio di Stato, previsto dall'art. 84 del regolamento approvato con regio decreto 17 agosto 1907, numero 642, e' elevato a lire 6000. Le disposizioni di questo articolo entrano in vigore il sessantesimo giorno dalla data della pubblicazione della presente legge. 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 aprile 1957, n. 283

1

La L. 25 aprile 1957, n. 283 ha disposto (con l'art. 4) che "La tassa prevista nell'art. 7, comma primo, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e per il ricorso principale e la domanda incidentale di sospensione ai Consiglio di Stato e' stabilita in lire 3000."

L. 2 aprile 1958, n. 319

2

La L. 2 aprile 1958, n. 319 ha disposto (con l'articolo unico, comma 3) che "Sono abolite, relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi a rapporti di pubblico impiego, le tasse tutte di cui all'art. 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018."

Testo in vigore dal 30 aprile 1958 al 12 dicembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 aprile 1958

Confronto con la versione in vigore dal 24 maggio 1957 al 30 aprile 1958.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 aprile 1958, n. 319

    La L. 2 aprile 1958, n. 319 ha disposto (con l'articolo unico, comma 3) che "Sono abolite, relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi a rapporti di pubblico impiego, le tasse tutte di cui all'art. 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-12-21;1018~art7 · fonte del testo