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Per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione innanzi la Corte dei conti in sede giurisdizionale e' istituita una tassa fissa di lire 2000, indipendente da quella normale di bollo. La tassa e' introitata dall'Ufficio del registro e la relativa quietanza e' depositata con l'atto introduttivo del giudizio. Non e' richiesta tassa fissa per i giudizi ad istanza del procuratore generale o di persone ammesse, al gratuito patrocinio e per i giudizi in materia di pensioni di guerra. Le disposizioni di questo articolo entrano in vigore il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 1 aprile 1953 al 24 maggio 1957
