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Per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione innanzi la Corte dei conti in sede giurisdizionale e' istituita una tassa fissa di lire 2000, indipendente da quella normale di bollo. 1 La tassa e' introitata dall'Ufficio del registro e la relativa quietanza e' depositata con l'atto introduttivo del giudizio. Non e' richiesta tassa fissa per i giudizi ad istanza del procuratore generale o di persone ammesse, al gratuito patrocinio e per i giudizi in materia di pensioni di guerra. 3 Le disposizioni di questo articolo entrano in vigore il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 aprile 1957, n. 283

1

La L. 25 aprile 1957, n. 283 ha disposto (con l'art. 5) che "La tassa prevista dall'art. 5, primo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione avanti alla Corte dei conti in sede giurisdizionale e' stabilita in L. 3000".

Corte costituzionale

3

La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile-6 maggio 1976, n. 103 (in G.U. 1a s.s. 12/05/1976, n. 125) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del terzo comma del presente articolo nella parte in cui non estende ai giudizi in materia di pensioni privilegiate militari l'esenzione dal pagamento della tassa fissa, istituita con il primo comma dello stesso art. 5 della legge n. 161; ha dichiarato altresi', in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dello stesso terzo comma del presente articolo, nella parte in cui non estende l'esenzione dal pagamento della tassa fissa a tutti i giudizi in genere in materia di pensioni civili e militari.

Testo in vigore dal 13 maggio 1976 al 1 luglio 2002

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 103/1976

    Ha colpito questo articolo
    6 maggio 1976

    Non sussiste alcuna razionale giustificazione che legittimi una differente disciplina processuale fra pensioni privilegiate militari e pensioni di guerra, cosicché va dichiarata l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 5, terzo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), nella parte in cui non estende ai giudizi in materia di pensioni privilegiate militari l'esenzione dal pagamento della tassa fissa, istituita con il primo comma dello stesso art. 5. In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata altresì l'illegittimità costituzionale di detto art. 5 anche nella parte in cui non estende l'esenzione del pagamento della tassa fissa a tutti gli altri giudizi in materia di pensioni civili e militari. - v. S. n. 41/1973.

    Art. 5 Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti · Art. 5 Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato · Art. 5 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 maggio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 24 maggio 1957 al 13 maggio 1976.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile-6 maggio 1976, n. 103 (in G.U. 1a s.s. 12/05/1976, n. 125) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del terzo comma del presente articolo nella parte in cui non estende ai giudizi in materia di pensioni privilegiate militari l'esenzione dal pagamento della tassa fissa, istituita con il primo comma dello stesso art. 5 della legge n. 161; ha dichiarato altresi', in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dello stesso terzo comma del presente articolo, nella parte in cui non estende l'esenzione dal pagamento della tassa fissa a tutti i giudizi in genere in materia di pensioni civili e militari.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-03-21;161~art5 · fonte del testo