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Per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione innanzi la Corte dei conti in sede giurisdizionale e' istituita una tassa fissa di lire 2000, indipendente da quella normale di bollo. 1 La tassa e' introitata dall'Ufficio del registro e la relativa quietanza e' depositata con l'atto introduttivo del giudizio. Non e' richiesta tassa fissa per i giudizi ad istanza del procuratore generale o di persone ammesse, al gratuito patrocinio e per i giudizi in materia di pensioni di guerra. 3 Le disposizioni di questo articolo entrano in vigore il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 aprile 1957, n. 283
1La L. 25 aprile 1957, n. 283 ha disposto (con l'art. 5) che "La tassa prevista dall'art. 5, primo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione avanti alla Corte dei conti in sede giurisdizionale e' stabilita in L. 3000".
Corte costituzionale
3La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile-6 maggio 1976, n. 103 (in G.U. 1a s.s. 12/05/1976, n. 125) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del terzo comma del presente articolo nella parte in cui non estende ai giudizi in materia di pensioni privilegiate militari l'esenzione dal pagamento della tassa fissa, istituita con il primo comma dello stesso art. 5 della legge n. 161; ha dichiarato altresi', in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dello stesso terzo comma del presente articolo, nella parte in cui non estende l'esenzione dal pagamento della tassa fissa a tutti i giudizi in genere in materia di pensioni civili e militari.
Testo in vigore dal 13 maggio 1976 al 1 luglio 2002
