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Ferme restando le disposizioni di cui al primo, secondo, quarto, quinto e sesto comma dell'art. 3 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, il contributo complessivo dovuto al fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto per gli anni 1952 e 1953 e' stabilito nel 19,40 per cento della retribuzione di cui al primo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, ed e' per il 14,70 per cento a carico delle aziende e per il 4,70 per cento a carico degli agenti. Il contributo complessivo predetto per gli stessi anni e' assegnato per il 2 per cento al fondo di previdenza e per il rimanente 17,40 per cento al fondo di integrazione.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1953 al 14 settembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1952-12-28;4435~art17 · fonte del testo