Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 febbraio 1953 al 1 dicembre 1971. Leggi il testo vigente →
L'importo della pensione calcolato in base alle norme dei precedenti articoli e' aumentato della quota di lire 100 annue a carico dello Stato secondo le disposizioni vigenti nella assicurazione obbligatoria, per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1953 al 1 dicembre 1971
