Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009. 95 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Allo scopo di costituire titoli all'assegnazione a ferma minore, debbono considerarsi non esistenti in famiglia: 1° gli affetti da infermita' permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano inabili a lavoro proficuo; 2° gli irreperibili dei quali, non si siano piu' avute notizie da almeno tre anni dopo la loro partenza o scomparsa dall'ultimo luogo di residenza nel Regno, purche' cio' risulti debitamente comprovato da atto notorio giudiziale e da apposita dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri Reali; 3° le figlie nubili maggiorenni che non siano in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-01-08;3~art12 · fonte del testo