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L'assegnazione a ferma minore per uno dei titoli di cui ai nn. 20, 21, 22 e 23 dell'art. 4; 3, 4, 10, 11, 12, 14 e 15 dell'art. 5; e 1, 2 e 3 dell'art. 6, e' consentita quando nessun fratello vivente dell'inscritto, di eta' inferiore a 40 anni, abbia di fatto fruito di ferma minore di 2° e 3° grado oppure abbia a suo tempo goduto di uno dei benefici in materia di leva previsti dalle precedenti leggi sul reclutamento del Regio esercito (2ª e 3ª categoria, ferma ridotta, ferma eventualmente abbreviata, ferma minima, ferma riducibile). Non si terra' conto pero' di tali benefici e ferme minori concessi a fratelli, che prestarono servizio alle armi per almeno un anno.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-08;3~art11 · fonte del testo