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Allo scopo di costituire titoli all'assegnazione a ferma minore, debbono considerarsi non esistenti in famiglia: 1° gli affetti da infermita' permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano inabili a lavoro proficuo; 2° gli irreperibili dei quali, non si siano piu' avute notizie da almeno tre anni dopo la loro partenza o scomparsa dall'ultimo luogo di residenza nel Regno, purche' cio' risulti debitamente comprovato da atto notorio giudiziale e da apposita dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri Reali; 3° le figlie nubili maggiorenni che non siano in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-08;3~art12 · fonte del testo