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I titoli a ferma minore, che possono essere validamente invocati sono i seguenti: 1° quelli che sussistono perfetti nel giorno fissato per l'apertura della leva alla quale l'inscritto concorra per ragione di eta' o per legittimo rimando oppure che si verificano durante la leva stessa o successivamente, finche' il militare presti normalmente servizio alle armi; 2° quelli che si verificano nel periodo in cui il militare presta servizio alle armi per arruolamento volontario, purche' esistenti nel giorno fissato per l'apertura della leva della sua classe di nascita o sorti dopo tale data e previo proscioglimento della ferma speciale contratta; 3° quelli che si verificano nel periodo in cui il militare fruisce del ritardo della presentazione alle armi o del rinvio ad altra chiamata, sempreche', se sorti dopo il tempo in cui egli avrebbe prestato normalmente servizio alle armi, derivino da modificazioni sopraggiunte nella composizione della famiglia. L'assegnazione a ferma minore e' pronunciata dal Consiglio o dalle Commissioni mobili di leva sulla produzione documenti autentici.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009
