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Il Ministro per la guerra, entro il primo semestre dalla chiamata alle armi di ogni classe o parte di essa, ha facolta' di determinare, con provvedimento collettivo, il passaggio dei militari da una ferma all'altra. Tale passaggio in questo caso avverra' seguendo l'ordine in cui i relativi titoli di ferma sono elencati nella presente legge. Egli ha pure facolta' di dispensare con provvedimento collettivo dal compiere la ferma i militari assegnati alla ferma Minore di terzo grado (tre mesi).

Testo in vigore dal 17 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-08;3~art2 · fonte del testo