Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 24 maggio 1932 al 16 dicembre 2009. 251 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: All'art. 6 della legge 8 gennaio 1931, n. 3, e' sostituito il seguente: «Hanno titolo a ferma minore di 1° grado (12 mesi) gli inscritti arruolati, che si trovino in una delle seguenti condizioni: «1° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle ultime due classi congedate e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva; «2° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 1° e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva; «3° fratello consanguineo di militare, che abbia servito sotto le armi con obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o come ufficiale o come sottufficiale, purche' abbia cessato dal servizio da non piu' di quattro anni. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale), oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza o nelle Milizie speciali, comprese fra le Forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva; «4° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 2° e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva». Il n. 15° dell'art. 5 della citata legge e' abrogato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-05-19;510~art2 · fonte del testo