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Hanno titolo a ferma minore di 1° grado (dodici mesi) gli inscritti arruolati, che si trovino in una delle seguenti condizioni: 1° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 15 dell'art. 5 e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva; 2° fratello consanguineo di militare, che abbia servito sotto le armi con obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o come ufficiale o come sottufficiale, purche' abbia cessato dal servizio da non piu' di quattro anni. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale), oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle Milizie speciali, comprese fra le Forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva; 3° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 1 del presente articolo e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1931 al 8 giugno 1932

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-08;3~art6 · fonte del testo