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[1]((Hanno titolo a ferma minore di 1° grado (12 mesi) gli inscritti arruolati, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

[2]1° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle ultime due classi congedate e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;

[3]2° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 1° e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva; 3° fratello consanguineo di militare, che abbia servito sotto le armi con obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o come ufficiale o come sottufficiale, purche' abbia cessato dal servizio da non piu' di quattro anni. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale), oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza o nelle Milizie speciali, comprese fra le Forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva;

[4]4° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 2° e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva)).

[5]1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 maggio 1932, n. 510

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La L. 19 maggio 1932, n. 510 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La presente legge e' applicabile ai militari arruolati con le classi 1912 e successive".

Testo in vigore dal 8 giugno 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 giugno 1932

Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1931 al 8 giugno 1932. 13 parole tolte, 38 parole aggiunte in 4 capoversi.

Hanno titolo a ferma minore di 1° grado (tolto: dodiciaggiunto: 12 mesi) gli inscritti arruolati, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle tolto: due classi aggiunto: ultime due classi congedate e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;

aggiunto: 2° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. tolto: 15 dell'art. 5 aggiunto: 1° e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva; tolto: 2° aggiunto: 3° fratello consanguineo di militare, che abbia servito sotto le armi con obblighi speciali … di finanza, anche coloro che prestano servizio nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza tolto: e aggiunto: o nelle Milizie speciali, comprese fra le Forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva; tolto: 3°

aggiunto: 4° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. tolto: 1 del presente articolo aggiunto: 2° e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 19 maggio 1932, n. 510

    La L. 19 maggio 1932, n. 510 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La presente legge e' applicabile ai militari arruolati con le classi 1912 e successive".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-01-08;3~art6 · fonte del testo